PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE – Legge 4/2013

Chiarimenti sulla Legge 4/2013 (autoregolamentazione volontaria) PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

In Tutti i Corsi di Formazione inerenti il campo di Massaggio, Onicotecnica e di Trucco, di aggiornamento o di perfezionamento, superati gli esami finali, viene rilasciato un Attestato libero del Accademia Nicotra che certifica la capacità professionale raggiunta.

“Con la legge 4/2013 (autoregolamentazione volontaria), sono state regolarizzate tutte quelle professioni libere non organizzate in categorie, tra cui anche quella dei massaggiatori  che effettuano massaggi rivolti al mantenimento della salute e del benessere fisico e che non appartengano né alla categoria degli estetisti né alla categoria dei masso-fisioterapisti.

La  L.4/2013 pertanto consente  l’esercizio della libera professione di Massaggiatore, Onicotecnica e di Truccatore, mediante  apertura di Partita IVA con codice ATECO 2008 96.09.09  – tipologia di attività: 75 (attività di massaggi) oppure 79 (altri trattamenti di benessere fisico).

Si tratta di attività libere non censite altrove che possono essere svolte da chiunque nel rispetto delle normative fiscali e dei regolamenti in materia di sicurezza, igiene, ecc. Tali attività possono essere svolte o come dipendenti presso altre strutture, oppure come liberi professionisti con partita Iva, oppure anche con l’apertura di un  proprio centro di massaggi o di Trucco.
Il massaggiatore o il Truccatore o la Onicotecnica che vuole aprire una propria attività , oltre evidentemente ad aver seguito dei validi corsi di formazione professionale presso scuole accreditate per la formazione continua e abilitante, com’è l’ Accademia Nicotra, dovrà:

  • Effettuare Apertura di Partita IVA con codice ATECO 2008 96.09.09  – tipologia di attività: 75 (attività di massaggi) oppure 79 (altri trattamenti di benessere fisico).
  • Citare la legge 4/2013 in ogni rapporto scritto con il cliente (fatture, carta intestata, targhe, biglietti da visita, ecc.).
  • Adottare un codice etico di comportamento che viene portato a conoscenze della clientela con tutti i mezzi di comunicazione possibili (cartaceo, internet, affissione nei locali di lavoro, ecc.).
  • Promuovere l’autodisciplina volontaria e la qualificazione continua della propria attività impegnandosi in un aggiornamento periodico della propria preparazione.
  • Rispettare, pur non esercitando attività soggetta ad autorizzazione,  i requisiti prescritti per tutte le attività di esercizio pubblico (igiene dei locali e delle attrezzature, sicurezza sui luoghi di lavoro, polizza assicurativa di responsabilità civile, ecc. come da Deliberazione R.L. X 6624 del 29/5/2017).

STRALCIO DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 4/2013

Autoregolamentazione volontaria

  1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione  dell’attività dei  soggetti che  esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.
  1. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
  1. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
  1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’art. 1.

Note all’art. 6:

La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio,  del  22  giugno  1998,  reca:  «Direttiva del Parlamento  europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni  tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.»

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